CODICE ETICO
(ex D.lgs 231/2001)
Disposizioni generali
Art. 1
1) Il presente codice etico individua i principi generali ed i comportamenti ai quali si devono attenere gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della SINT S.p.a. nonche' i consulenti e qualunque soggetto che istauri rapporti di collaborazione con la societa'.
2) La SINT Spa si impegna a dare la massima diffusione al presente Codice Etico sia all'interno della propria struttura mediante consegna del Codice a tutti i dipendenti sia nei rapporti con i terzi mettendo a disposizione il Codice presso la Sede e dandone diffusione attraverso il sito istituzionale. (www.sintspa.com).
3) Il presente codice etico, viene formalmente adottato da parte dell'Amministratore Unico della SINT Spa e provvedendo successivamente, con apposite delibere, alle sue modifiche ed implementazioni sulla base di eventuali modifiche normative o a seguito delle indicazioni fornite dall'organo di vigilanza previsto dal D.lgs 231/2001.
Art. 2
1) I comportamenti previsti dal presente codice etico integrano i normali principi di buona condotta e gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro prestato da dipendenti, dirigenti e collaboratori della societa'.
2) In particolare vengono richiamati i seguenti principi generali e fondamentali di buona condotta ai quali ognuno deve attenersi:
- Trasparenza: si basa sulla veridicita', completezza e chiarezza delle informazioni fornite sia all'interno dell'azienda nei rapporti tra le diverse aree sia nei confronti dei terzi che vengono in contatto con la societa'. Si applica a tutti i tipi di comunicazioni prodotte, verbali o scritte.
- Correttezza: e' un principio generale che deve essere rispettato in qualunque rapporto e verso qualunque soggetto coinvolto. Tale principio prescinde dal rispetto di qualsiasi previsione normativa essendo alla base di ogni rapporto personale, lavorativo e professionale.
- Efficienza: principio secondo il quale ciascuna attivita' lavorativa deve essere svolta mediante l'utilizzo di risorse adeguate al lavoro che si sta svolgendo per poter offrire un servizio in linea con gli standard di economicita' di gestione delle risorse impiegate.
- Valorizzazione delle risorse umane: tutti i comportamenti seguiti dalle persone che operano per la societa' (dipendenti, dirigenti, collaboratori) sono mirati a favorire la migliore prestazione possibile di ciascuno considerando che le risorse umane sono l'elemento fondamentale della crescita aziendale. Da questi fondamentali nasce lo spirito di servizio che si basa sulla comune condivisione della missione aziendale.
3) I soggetti di cui all'art. 1 devono astenersi da comportamenti che potrebbero agevolare e/o determinare la commissione di qualunque tipo di reato ed in particolare dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni.
Art. 3
1) Tutti i dipendenti della SINT Spa sono tenuti alla conoscenza ed al rispetto delle norme di buona condotta e del presente codice etico nonche' delle norme e di quanto previsto dal D. lgs. 231/2001. La direzione del personale provvede ad informare tutti i dipendenti sui contenuti del presente codice etico. La societa', nei modi ritenuti piu' idonei, provvedera' inoltre alla formazione del personale neo assunto ed all'aggiornamento del personale per quanto previsto dalla norme citate. Ogni dipendente, nel caso necessiti di chiarimenti in merito all'applicazione del presente codice o delle norme previste dal D. lgs 231/2001 ha l'obbligo di rivolgersi al proprio superiore astenendosi nel frattempo da qualsiasi comportamento potenzialmente non corretto.
2) Ciascun dirigente e' tenuto al rispetto del presente codice etico ed al rispetto delle norme di cui al D. lgs 231/2001 e successive modifiche o integrazioni. Il presente codice etico viene messo a disposizione dei dirigenti e degli amministratori della societa' al momento dell'accettazione della carica. Ogni dirigente e' tenuto a vigilare sul rispetto del presente codice e delle norme di buona condotta collaborando con l'organo di controllo che sara' preposto alla vigilanza sui modelli organizzativi attuati in base a quanto previsto dal D.lgs 231/2001.
Art. 4
1) Tutte le operazioni effettuate da qualsiasi dirigente, dipendente o soggetto che opera per conto della societa' devono ispirarsi alle norme di buona condotta ed al rispetto della legge. Ogni operazione non autorizzata che eccede il mandato ricevuto e che non e' conforme alle norme di cui sopra, si ritiene compiuta nel proprio interesse ed e' soggetta alle sanzioni previste dal presente codice nonche' da quelle previste per legge.
2) Tutti i soggetti di cui all'art.1 sono tenuti ad evitare situazioni di conflitto di interessi o che possano avvantaggiare direttamente il soggetto coinvolto in funzione del ruolo che ricopre o delle informazioni di cui e' a conoscenza. In caso di potenziale conflitto di interesse i soggetti di cui all'art. 1 devono immediatamente informare gli organi della societa' preposti ed astenersi dal porre in essere operazioni potenzialmente difformi dalle previsioni del presente codice o dalla legge.
Art. 5
Tutte le comunicazioni relative al presente codice etico che verranno inoltrate all'organo di controllo o al proprio responsabile secondo le specifiche procedure che saranno predisposte devono essere unicamente segnalazioni in forma scritta e non in forma anonima. Il soggetto che riceve la comunicazione e l'organo di controllo preposto si impegnano a tutelare l'identita' degli autori delle segnalazioni mantenendo la dovuta riservatezza salvo gli obblighi previsti per legge.
Reati contro la Pubblica Amministrazione falso in monete, carte di credito e valori di bollo e finanziamenti ai partiti
Art. 6
1) Tutte le operazioni e gli impegni assunti nei confronti della pubblica amministrazione devono essere posti in essere esclusivamente dalle funzioni aziendali preposte o da soggetti preventivamente autorizzati secondo quanto previsto da procedure aziendali specifiche. In ogni caso ci si deve attenere ai principi generali di buona condotta, correttezza, trasparenza nonche' alle norme di legge ed in particolare a quanto previsto in materia dal D.lgs 231/2001.
2) Nei confronti di dipendenti e funzionari della Pubblica Amministrazione ovvero di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della Pubblica Amministrazione: - non sono ammessi comportamenti volti alla corruzione in qualsiasi forma; - Non e' permesso offrire denaro o altri beni ai soggetti di cui sopra nonche' a loro parenti, salvo che non si tratti di beni di modico valore e di omaggi d'uso che non possano essere diversamente interpretati. - Non e' permesso effettuare pagamenti direttamente o indirettamente, nonche' promettere opportunita' d'impiego o altri vantaggi per ottenere trattamenti di favore o il compimento di un atto d'ufficio. - Si deve operare nel rispetto delle regole di buona condotta e secondo legge nonche' nel rispetto della corretta pratica commerciale in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione.
3) Qualora i soggetti di cui all'art. 1 ricevano richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di persone direttamente dipendenti della Pubblica Amministrazione devono immediatamente sospendere ogni rapporto, dandone comunicazione all'organo di controllo preposto ed ai propri diretti superiori.
Art. 7
1) E' vietato predisporre e/o utilizzare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni dovute, al fine di ottenere autorizzazioni, licenze, concessioni o qualsiasi altro atto nonche' contributi, finanziamenti, o altre erogazioni concesse dalla Pubblica Amministrazione.
Art. 8
1) E' fatto divieto a chiunque di contraffare, modificare, detenere o mettere in circolazione monete nazionali o estere aventi corso legale. Lo stesso divieto si applica a carte di credito, assegni, valori bollati, carta filigranata o altri mezzi di pagamento.
2) Chiunque riceva pagamenti tramite mezzi di pagamento falsi o alterati deve darne immediata comunicazione al diretto superiore o all'organo di vigilanza che provvedera' alle opportune denuncie secondo legge.
Art. 9
1) La SINT Spa non finanzia in alcun modo partiti, comitati, organizzazioni politiche e sindacali nonche' soggetti o enti il cui operato puo' essere ricondotto a esponenti politici. La societa' puo' finanziare esclusivamente associazioni non politiche per finalita' riconducibili alla propria missione aziendale o per finalita' di utilita' sociale.
I Reati societari
Art. 10
1) Tutti i soggetti di cui all'art.1 sono obbligati al rispetto delle norme statutarie e di legge che regolano la redazione di bilanci, informative, relazioni e qualsiasi altra comunicazione sociale. Tutte le comunicazioni sociali aventi ad oggetto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della societa' si devono basare sulla veridicita', correttezza e completezza delle informazioni in esse contenute. Tutti i fatti rappresentati, anche se oggetto di valutazioni, devono corrispondere al vero senza omissioni che possano alterare la completezza dell'informativa.
2) A tal fine ciascun soggetto di cui all'art. 1 e' tenuto a collaborare affinche' i fatti di gestione siano correttamente e tempestivamente rappresentati in contabilita' e la relativa documentazione sia correttamente conservata e archiviata secondo le procedure previste dalla societa', in modo da poter agevolmente ricostruire ogni operazione.
3) Gli amministratori, i Sindaci ed i soggetti eventualmente preposti alla redazione di comunicazioni sociali emesse dalla societa' anche per adempiere ad obblighi di legge, devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della societa'. E' fatto assoluto divieto di esporre fatti non rispondenti al vero nonche' di omettere informazioni che possano influire sulla valutazione dei fatti sociali rappresentati.
4) Tutti i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali previste in tema di comunicazioni sociali. Chiunque ravvisi una violazione alle norme statutarie, procedurali o di legge stabilite in materia, deve darne immediata comunicazione al proprio diretto superiore ovvero all'organo di controllo preposto nonche' al Collegio Sindacale. I soggetti di cui all'art.1 devono fornire la massima collaborazione a tutti gli organi di controllo preposti alla vigilanza previsti per legge o per regolamento sociale.
Art. 11
1) E' vietato agli amministratori, fuori dai casi previsti per legge, acquistare o sottoscrivere azioni proprie o emesse da societa' controllate alterando l'integrita' del patrimonio sociale.
2) E' vietato compiere operazioni di riduzione del capitale sociale o altre operazioni societarie cagionando danno ai creditori.
3) E' vietato compiere operazioni fittizie di formazione o aumento di capitale mediante attribuzione di azioni o quote per valori inferiori al loro valore nominale o tramite sottoscrizione reciproca di azioni o quote ovvero attraverso la sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti.
4) E' vietato determinare un'illecita influenza sull'assemblea della societa' nonche determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti.
Ambiente e Sostenibilita'
Art. 12
La SINT Spa e' impegnata costantemente per la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute, la sicurezza sul lavoro.
Sanzioni disciplinari
Art. 13
Le violazioni al presente codice etico da parte di dipendenti e dirigenti da luogo ad immediato procedimento disciplinare salvo ulteriori procedimenti legali qualora il fatto costituisca anche un reato. In particolare secondo la gravita' dell'illecito sono previsti:
a) rimprovero scritto;
b) multa fino al massimo di tre ore di retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di tre giorni;
d) sospensione cautelare dal lavoro;
e) licenziamento.
Nel caso la violazione sia stata commessa da membri del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico della societa', l'organo di Controllo nominato ai sensi del D.lgs231/2001, sentito il Collegio Sindacale, valutera' la gravita' dell'illecito e provvedera' a convocare il Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico affinche' assuma i provvedimenti necessari di sua competenza tra cui la revoca delle deleghe fino alla revoca dall'incarico. Nel caso la violazione sia commessa da collaboratori o soggetti non direttamente dipendenti dalla societa' si provvedera' alla risoluzione del contratto nel quale verra' inserita apposita clausola risolutiva con diritto della societa' alla richiesta dei danni subiti a causa dell'illecito commesso.
Norme di chiusura
Art. 14
Tutti i soggetti di cui all'art. 1:
1) sono tenuti al rispetto delle norme previste nel presente codice.
2) sono tenuti a collaborate con l'organo di controllo previsto ai sensi del D.lgs 231/2001 con le modalita' previste da apposite procedure emanate dalla societa'.
Castellammare di Stabia, 05.08.2011
L'Amministratore Unico
(Dott. Norberto Salza)